I nuovi settori interessati dal reverse charge

I nuovi settori interessati dal reverse charge

a cura del Dott. Giuseppe Castello – Studio Contabile e tributario

ARTT. 17, CO. 6 E 74, CO. 7, DPR N. 633/72; ART. 1, COMMI 629, LETT. A) E D), 631 E 632, LEGGE N. 190/2014; CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 6 DEL 19/02/2015.
La legge di stabilità 2015 (L.190/2014) nell’ apportare alcune modifiche all’art. 17 comma 6 e all’art. 74 comma 7 del DPR 633/72, estende il meccanismo dell’inversione contabile (cd “reverse charge”) a “nuove” fattispecie.
Detto meccanismo, al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione, prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal cedente/prestatore all’acquirente/committente.
Il prestatore (cedente se la cessione ha carattere non prevalente rispetto alla prestazione di servizi o d’opera) emette una fattura senza applicazione (e addebito) dell’IVA, con l’annotazione “operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 e quindi applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”.
Il committente integra la fattura ricevuta dal prestatore con l’indicazione aliquota e imposta e provvede alla sua registrazione sia sul registro Iva vendite o corrispettivi che in quello acquisti.
Prima della legge di stabilità 2015, le operazioni soggette a reverse charge erano:
1) Acquisti da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese UE: per cui debitore dell’imposta è il committente nazionale, in relazione a tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nel territorio dello Stato da soggetti IVA “stabiliti in altro Paese UE nei confronti di soggetti passivi “stabiliti” in Italia.
2) Reverse charge interno nel caso in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente non siano “stabiliti” in Italia: in tale ipotesi debitore dell’imposta è il cessionario estero.
Nel caso in cui il cessionario non sia in possesso di rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta in Italia lo stesso dovrà procedere alla nomina del rappresentante ovvero apertura della partita IVA per adempiere agli obblighi IVA in Italia.
3) Acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del DL 331/93
4) Cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte del cedente, per l’assoggettamento ad IVA (cd. reverse charge interno in quanto
l’operazione avviene fra soggetti IVA italiani)
5) Subappalto in edilizia
6) Cessioni di rottami e di oro da investimento
7) Cessioni di telefonini e microprocessori: per tali cessioni il reverse torna applicabile unicamente per le vendite effettuate anteriormente alla fase del commercio al dettaglio.

Dal 01/01/2015 con la Legge di Stabilità 2015, l’applicazione del reverse charge coinvolge nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni, è stato modificato l’art. 17 co.6 del DPR 633/72, per cui il meccanismo dell’inversione contabile è ora esteso anche a:
1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
2) Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (Direttiva n. 2003/87/CE) trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva – dal 01/01/2015 al 31/12/2018.
3) Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica – dal 01/01/2015 al 31/12/2018. 4) Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo- rivenditori di cui all’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 – dal 01/01/2015 al 31/12/2018.
5) Cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari
(codice attività 47.11.3)
6) Le cessioni di bancali in legno (cd pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
In particolare per le Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici è possibile fare riferimento ai seguenti codici

SERVIZI DI PULIZIA
 81.21.00, pulizia generale (non specializzata) di edifici
 81.22.02, altre attività di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali.
Sono escluse le attività di disinfestazione (cod. att. 81.29.10).

LAVORI DI DEMOLIZIONE
dovrebbero essere quelli descritti nel codice 43.11, esclusi i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12)

LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI
Si tratta dei lavori così qualificati:
 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre 43.21.01 opere di costruzione (inclusa manutenzione eriparazione)
 Installazione di impianti elettronici (inclusa 43.21.02 manutenzione e riparazione)
 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
 Installazione di impianti di spegnimento 43.22.03 antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono 43.22.04 chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso
 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.05 – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso
 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)

LAVORI DI COMPLETAMENTO
Si tratta dei lavori così qualificati:
 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)
 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Ai fini sanzionatori si ricorda che:
per il cessionario/committente che non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si applica il meccanismo del reverse;
è prevista una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di €.258
La stessa sanzione si applica al cedente/prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il pagamento.
In “deroga” alle suddette disposizioni, se l’imposta è stata irregolarmente assolta dal cessionario/committente ovvero dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la violazione è punibile con la sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di €. 258,00.

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