Approfondimenti Castello Giuseppe – Transfer price

Transfer price

Pratica di sovrastima e sottostima dei prezzi di trasferimento nelle transazioni infragruppo rispetto al valore normale secondo la definizione dell’ art. 110 comma 7 e Dpr 917/86.
La norma ha natura antielusiva, in quanto vuole evitare che le società alterando i corrispettivi, spostino i redditi vengano in paesi a più bassa fiscalità.

In sostanza l’Agenzia delle Entrate fa una valutazione dei beni e i servizi in base al valore normale qualora ciò comporti un aumento del reddito imponibile. Questa valutazione può avvenire solamente in riferimento a transazioni tra una società italiana e una estera (quindi con l’esclusione delle imprese non società) e quando tra queste società ci sia un rapporto di controllo.

La valutazione al valore normale avviene in base a metodi diversi  (Circ. Min. 22 settembre 1980 n.32/9/2267). Metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato. A questi metodi base sono da aggiungere i metodi alternativi che sono: la comparazione dei profitti, la ripartizione degli utili, i margini lordi del settore economico, la redditività del capitale investito.
L’onere della prova della ricorrenza dei presupposti elusivi, cioè di una manovra sui prezzi, spetta all’Agenzia delle Entrate o alla GdF che intende procedere con le rettifiche. Il contribuente, a fronte della constatazione da parte dell’Agenzia delle Entrate o della GdF della mancato rispetto del valore normale, può dimostrare che i prezzi di trasferimento sono stati applicati correttamente.
Nella sostanza secondo l’opinione di Castello Giuseppe ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve argomentare con elementi di fatto che il quadro prospettato dall’Agenzia delle Entrate o dalla GdF, nella contestazione del transfer price, presenta vizi logici e incongruenze di ragionamento.

Bisogna precisare che se vengono superati i limiti di non punibilità previsti dal Dlgs. 74/2000 è possibile la contestazione di reato fiscale. Tuttavia il D.L. 78/2010 ha previsto che se il contribuente dia dimostrazione documentale, in base alle indicazioni stabilite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, delle modalità con le quali sono stati determinati i prezzi di trasferimento, verrebbe meno la possibilità di essere incriminati per reati fiscali per mancanza del dolo specifico.

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